19 Marzo 2024

EDITORIALE: VI SPIEGO PERCHE’ CACCAMO HA TORTO SULLE PROCDURE DI MOBILITA’ di Adamo Coppola

Negli ultimi giorni, è stato pubblicato su alcune testate giornalistiche locali e non solo un esposto, a firma del consigliere comunale del Comune di Agropoli, Ing. Caccamo Natalino, avente ad oggetto “violazioni procedurali di mobilità e dell’art. 97 della Costituzione”. Detto esposto reca, quali autorità in indirizzo: L’ispettorato per la Funzione pubblica, il Ministero della Pubblica istruzione, il Ministro dell’Interno e il Presidente della Repubblica.

Con l’esposto in parola, il consigliere comunale denuncerebbe presunte irregolarità in ordine ai procedimenti assunzionali tenuti dall’Ente nel corso degli ultimi anni. Segnatamente, è posta l’attenzione sui procedimenti di mobilità volontaria a seguito di procedure di comando nonché sul reclutamento di personale attingendo da graduatorie di altri Enti pubblici.

Ciò premesso, sulla questione, appare ineluttabile e prodromico chiarire che non è intenzione dell’Amministrazione Comunale di Agropoli lasciarsi trascinare in una “querelle” mediatica che non giova alle ragioni di verità !!!

Invero, l’indicato Consigliere Comunale, nel corso dell’anno 2017 e 2018, ha più volte evidenziato analoga questione, portandola all’attenzione  del Consiglio Comunale, quale consesso istituzionale preposto al dialogo ed al chiarimento politico nonché all’attenzione di organi di vigilanza superiori quali L’ispettorato della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Corte dei Conti e  non saremmo meravigliati se, analoga segnalazione, fosse pervenuta  anche all’Autorità Giudiziaria inquirente.

Andiamo per ordine!

In consiglio Comunale, io Sindaco di Agropoli ho puntualmente risposto per iscritto ed oralmente al Consigliere Comunale Caccamo del Movimento 5 Stelle, su una precisa interrogazione avente medesimo contenuto dell’esposto riattualizzato in data 03/01/2019!

L’ispettorato per la Funzione Pubblica, come sopra detto nonchè ribadito dallo stesso consigliere comunale nell’esposto del 03/01/2019 , già investito per iscritto e per le medesime  presunte criticità, con nota prot. n. 457 del 03/05/2018 ha chiarito definitivamente che l’istituto del comando è conforme al dettato di cui all’art. 97 della Costituzione in quanto si applica a soggetti già dipendenti pubblici. Nella stessa nota è dato di leggere “le Amministrazioni …. Devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1 (art. 30 Dlgs 165/2001) provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento ……”

 Sul punto giova evidenziare che, di recente, a sostegno  del citato orientamento interpretativo della norma nazionale di settore anche la Corte dei Conti – Sez. Controllo Basilicata con deliberazione n. 34/2018/Par. si è espressa nel senso che “correttamente, ad avviso del Collegio, il Legislatore ha inteso riservare al personale in posizione di “comando”  o in posizione di fuori ruolo la facoltà di vedersi stabilizzati in quanto tali risorse umane hanno avuto il tempo di vedere accertato dall’Amministrazione ricevente il grado di professionalità posseduta, oltre che l’impegno profuso nello svolgere i compiti affidati(diligenza e senso del dovere)” !!!!

Altresì, l’ispettorato per la Funzione Pubblica, è stato già investito nel corso dell’anno 2018 dell’ulteriore presunto motivo di criticità afferente al reclutamento di personale da altre graduatorie. Esso Ispettorato con nota prot. n. DFP 0043600 P-4.17.1.16.2 del 15/06/2018, richiamando integralmente quanto segnalato dall’esponente, ha da se evidenziato, la discrezionalità amministrativa della P.A. in ordine alla possibilità di reclutamento di personale attraverso lo scorrimento da altre graduatorie di pubblici concorsi, previo accordo tra le amministrazioni interessate. Sulla circostanza,  giova evidenziare  all’attenzione dei  lettori, che in assoluta continuità con le scelte dei governi nazionali precedenti, l’attuale governo nazionale, in cui è forte espressione di maggioranza il Movimento 5 stelle, cui appartiene il consigliere comunale esponente, ha confermato sia la validità delle graduatorie vigenti delle P.A. per l’anno 2019 sia la giuridica possibilità per gli Enti pubblici affinché possano attingervi per procedimenti assunzionali nel rispetto unicamente delle procedure previste dall’art. 34 e 34 bis del DLgs 165/2001.      

L’Ente, con nota prot. n. 15834 del 22/06/2018 ha rassegnato puntuale contro deduzione sul procedimento amministrativo attuato, senza che vi sia stato successivo riscontro negativo. Con la su indicata nota scritta è stato evidenziato a esso ispettorato che, detta discrezionalità è sostenuta da specifiche disposizioni di normative tuttora vigenti: art. 9 Legge 16/0172003 n. 3 e art. 3 commi 61 Legge 24/12/2003 n. 350 e da copiosa e consolidata giurisprudenza favorevole  a tale modalità di reclutamento personale, segnalando, in ordine alla procedura amministrativa adottata dal Comune di Agropoli, un consolidato, positivo e maggioritario orientamento giurisprudenziale del Giudice amministrativo, chiamato a dirimere le vicende legate alla legittimità degli atti della P.A. nella fase genetica della loro adozione (Cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plenaria, sentenza n. 14/2011; Consiglio di Stato , Sez. III, sentenza n. 5230/2016; TAR Campania, Napoli, sentenza 16 gennaio 2017, n. 366; TAR Puglia, Sez. III, sentenza n. 30/2016, Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 4329/2015; TAR Basilicata, sentenza n. 559/2014; Consiglio di Stato, Sez. III, 20 dicembre 2012, n. 6560TAR Lazio, sentenza n. 3444/2012). Tale positivo orientamento giurisprudenziale ritiene prevalente lo scorrimento delle graduatorie alla luce delle seguenti disposizioni legislative :

  • Art. 91 del D. Lgs n. 267/00 che prevede la validità triennale delle graduatorie di concorso;
  •  Le molteplici previsioni di proroga dell’efficacia delle graduatorie intervenute nel corso del tempo(anche corrispondente ad un principio di razionale utilizzazione delle risorse pubbliche);
  •  L’estraneità della modalità di assunzione per scorrimento della graduatoria di concorso già espletato rispetto alla fattispecie delineata dal comma 2bis dell’art. 30  , D. Lgs 165/01 che si limita a prevedere la prevalenza delle procedure di mobilità volontaria rispetto all’indizione di nuove procedure concorsuali ma non invece rispetto allo scorrimento delle graduatorie approvate dall’amministrazione ancora in corso di efficacia( Consiglio di Stato Sez. V luglio 2012 n. 4329).

Secondo tale interpretazione, la mobilità volontaria sarebbe attivabile esclusivamente a fronte di una nuova procedura selettiva e non di una necessità assunzionale.

Lo scorrimento delle graduatorie trova causa proprio nell’obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l’indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e contestualmente attua i principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l’esperimento di procedure concorsuali, come del resto la procedura di mobilità. Infine appare interessante evidenziare che secondo il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 4361 del 27 agosto 2014, “lo scorrimento di graduatorie aperte è idoneo a realizzare i medesimi obiettivi di risparmio in misura quanto meno non inferiore alla mobilità, rispetto alla quale richiede, invece, una inferiore tempistica per addivenire all’assunzione”.

Nello stesso senso anche la pronuncia del Consiglio di Stato n. 4329/15, dove è stato posto in rilievo che la prevalenza dell’istituto della mobilità rispetto ad ogni segmento della procedura concorsuale, ivi compreso lo scorrimento “si risolverebbe in una duplicazione di applicazione dell’istituto della mobilità, atteso che l’obbligo di legge, ovvero la preferenza per la mobilità già soddisfatto prima della decisione dell’amministrazione di bandire il concorso dovrebbe applicarsi anche successivamente, per lo meno in luogo dell’utilizzo della graduatoria., il che, non appare conforme alla legge che ha introdotto l’obbligo della mobilità esterna”.

Come evidenziato dall’Adunanza Plenaria con la sentenza n. 14/11, l’opzione di riconnettere una discrezionalità limitata all’amministrazione circa le modalità di assunzione, accordando tendenziale preferenza allo scorrimento, è maggiormente rispettosa dei principi di trasparenza ed imparzialità, trattandosi di copertura di posti vacanti nella struttura organizzativa dell’Ente che preesistevano all’indizione del concorso pubblico( cfr. art. 91 TUEL “le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l’eventuale copertura di posti vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso”.) Sul punto, si evidenzia che i posti da ricoprire al Comune di Agropoli con la indicata procedura assunzionale, erano già presenti nella struttura organizzativa dell’Ente, giusta Delibera di G. M. n. 54 del 13/03/2017 ovvero preesistevano all’indizione del concorso pubblico di riferimento.  

Ancora, riguardo al Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Agropoli, è stato rappresentato che esso non reca alcuna limitazione su siffatto modo di reclutamento personale. L’assunto segnalato resta tale anche nella giuridica considerazione che la norma regolamentare comunale, avuto riguardo alla gerarchia delle fonti normative può solo conformarsi alla norma di rango ordinario statale, restando ad essa preclusa ogni forma di contraddizione e/o di contrasto con la norma di rango superiore.

La delicata questione del lavoro è stata sempre al centro dell’agenda politica delle precedenti amministrazioni comunali e di questa amministrazione comunale, legate da un evidente segno di continuità.  Rispetto della Legge (art. 34 e 34bis del D. Lgs 165/2001) e attenzione al merito ed alla professionalità è stata l’unica  guida che ha portato ad implementare l’organico del Comune di Agropoli attraverso regolari procedimenti assunzionali di numerosi giovani di Agropoli e non che si sono affermati quali vincitori di concorsi pubblici in numerosi  e svariati Enti Pubblici e Comuni d’Italia ( Milano, Roma, Torino, Cinisello Balsamo, Genova, Università Federico II di Napoli, Castel San Giorgio, Unione dei Comuni di Val D’Enza,  Unione dei Comuni Alto Cilento, Pisciotta, Lustra Cilento, Regione Campania-  Autorità di Bacino, Positano, ecc. ecc. ).  Il Comune di Agropoli si è arricchito della comprovata professionalità acquisita da costoro presso diverse  Pubbliche Amministrazioni ove si ribadisce si sono affermati in pubblici concorsi, contribuendo a soccorrere molto spesso anche alle esigenze di funzionalità di Comuni limitrofi.       

Da ultimo va evidenziato, che il diritto di critica politica legittimamente esercitato dal consigliere comunale Caccamo, su quest’ argomento ed altri, ha da molto debordato in ambiti diversi, unicamente sottesi in modo capzioso a fomentare inutili e pericolosi atteggiamenti di ostilità di parte della comunità nonché esercitare pressioni di sorta, anche attraverso lo strumento mediatico, sulle istituzioni preposte al controllo di legittimità e legalità dell’azione amministrativa, a cui l’Amministrazione Comunale di Agropoli si rimette con assoluta trasparenza e spirito di collaborazione.

E’ diffuso in noi il senso di fiducia nelle magistrature ordinarie, amministrative e contabili e nell’operato da esse svolto anche per quanto oggetto dell’esposto in parola. Il Sindaco Dr. Adamo Coppola

                                                                              

                                                                    

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