AGROPOLI, IL TAR ACCOGLIE I MOTIVI AGGIUNTI DELLA MINORANZA E RINVIA ANCORA DESTINO SEGNATO PER LA MAGGIORANZA/LA SENTENZA
Il 7 giugno prossimo sarà il giorno del giudizio totale. Il tar recependo i motivi aggiunti della minoranza dispone ulteriore verifiche istruttorie in alcune sezioni tra cui la sezione numero 21 i cui atti peraltro sono stati già trasmessi alla procura della repubblica da parte del presidente della commissione elettorale Saporiti, di fatto il ricorso supera anche questo ostacolo. C’è soddisfazione da parte delle ricorrente Pesce perché l’ordinanza di fatto supera tute le eccezioni di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti proposti dai suoi legali anche perché, come detto, l’ordinanza dispone più completa verifica istruttoria sulla scorta di quanto dedotto proprio per i motivi aggiunti. Secondo i bene informati sono molte sezioni non solo le due di cui parlano i legali di faccia gialla Mutalipassi , difatti è solo questione di tempo ma la maggioranza ormai ha il destino segnato. I PUNTI SALIENTI DEL NUOVO ACCOGLIEMENTO Nello specifico, i giudici (presidente Leonardo Pasanisi; a latere Pierangelo Sorrentino e Raffaele Esposito) hanno demandato l’integrazione della verificazione effettuata nelle sezioni 7, 13, 14 e 21, incaricando allo scopo di nuovo il dr. Roberto Amantea (lo stesso che ha svolto il riconteggio a dicembre e gennaio) della Prefettura di Salerno, in contraddittorio con le parti costituite.
LA SENTENZA DEL TAR
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA
sezione staccata di Salerno (sezione prima)
ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 1250 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Raffaele Pesce, rappresentato e difeso dagli avvocati Elio Cuoco, Antonio Scuderi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Agropoli, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Sergio Perongini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Roberto Mutalipassi, rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Maria Giovanna D’Arienzo, rappresentata e difesa dall’avvocato Luca Leoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Rosario Bruno, Francesco Crispino, Michele Pizza, Maurizio Abagnala, Rosa Lampasona, Emidio Cianciola, Gennaro Russo, Pietro Paolo Marciano, Mario Pesca, Franco Di Biasi, Nicola Comite, Giancarlo Santangelo, Giuseppe Cammarota, Roberto Apicella, Giuseppe Di Filippo, rappresentati e difesi dagli avvocati Luca Leoni, Salvatore Mastrolia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; sul ricorso numero di registro generale 1322 del 2022, proposto da Arturo Farese, rappresentato e difeso dall’avvocato Elio Cuoco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Agropoli, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Sergio Perongini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Roberto Mutalipassi, rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Gerardo Santosuosso, rappresentato e difeso dall’avvocato Nicola Nastro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Rosario Bruno, Francesco Crispino, Michele Pizza, Maurizio Abagnala, Rosa Lampasona, Emidio Cianciola, Gennaro Russo, Pietro Paolo Marciano, Mario Pesca, Franco Di Biasi, Nicola Comite, Giancarlo Santangelo, Giuseppe Cammarota, Roberto Apicella, Giuseppe Di Filippo, rappresentati e difesi dagli avvocati Luca Leoni, Salvatore Mastrolia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l’annullamento quanto al ricorso n. 1250/2022 e ai relativi motivi aggiunti: a) del verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale insediatosi presso il Comune di Agropoli in data 14/6/2022, modello N. 51/Com, che in data 16/6/2022 e 24/6/2022 ha proclamato, rispettivamente, Sindaco del Comune di Agropoli il Dott. Roberto N. 01250/2022 REG.RIC. Mutalipassi e, successivamente, i Consiglieri Comunali e di tutti gli atti precedenti, connessi e conseguenti relativi alle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di Agropoli svoltesi il 12/6/2022, unitamente al verbale di determinazione della cifra elettorale di lista o di gruppo di liste collegate; b) di tutti i verbali degli Uffici Elettorali di Sezione nelle quali si sono svolte le operazioni elettorali del Comune di Agropoli in data 12/6/2022, ovvero delle sezioni nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21, con espressa richiesta di verificazione delle schede scrutinate e del materiale contenuto nei plichi rimessi da ogni singola sezione elettorale nonché di quant’altro Codesto Ecc.mo Tribunale dovesse ritenere utile ai fini del decidere; c) per quanto possa occorrere, della delibera del Consiglio Comunale di Agropoli di convalida degli eletti dagli estremi non conosciuti; d) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente; quanto al ricorso n. 1322/2022 e ai relativi motivi aggiunti: a) del verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale insediatosi presso il Comune di Agropoli in data 14/6/2022, modello N. 51/Com., che in data 16/6/2022 e 24/6/2022 ha proclamato, rispettivamente, Sindaco del Comune di Agropoli il Dott. Roberto Mutalipassi e, successivamente, i Consiglieri Comunali e di tutti gli atti precedenti, connessi e conseguenti relativi alle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di Agropoli svoltesi il 12/6/2022, unitamente alla determinazione della cifra elettorale di lista o di gruppo di liste collegate; b) di tutti i verbali degli Uffici Elettorali di Sezione nelle quali si sono svolte le operazioni elettorali del Comune di Agropoli in data 12/6/2022, ovvero delle sezioni nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21, con espressa richiesta di verificazione delle schede scrutinate e del materiale contenuto nei plichi rimessi da ogni singola sezione elettorale nonché di quant’altro Codesto Ecc.mo Tribunale dovesse ritenere utile ai fini del decidere; c) per quanto possa occorrere, della delibera del Consiglio Comunale di Agropoli N. 01250/2022 REG.RIC. di convalida degli eletti dagli estremi non conosciuti; d) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente. Visto l’art. 130 c.p.a. Visti i ricorsi e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Agropoli, di Roberto Mutalipassi, di Maria Giovanna D’Arienzo, di Rosario Bruno, di Francesco Crispino, di Michele Pizza, di Maurizio Abagnala, di Rosa Lampasona, di Emidio Cianciola, di Gennaro Russo, di Pietro Paolo Marciano, di Mario Pesca, di Franco Di Biasi, di Nicola Comite, di Giancarlo Santangelo, di Giuseppe Cammarota, di Roberto Apicella, di Giuseppe Di Filippo nonché di Gerardo Santosuosso; Vista l’ordinanza di questa Sezione n. 2860 del 27 ottobre 2022; Vista la verificazione depositata il 26 gennaio 2023; Viste le memorie prodotte dalle parti; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 il dott. Raffaele Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Preliminarmente confermata la riunione dei due ricorsi in epigrafe a fini istruttori; Ritenuto necessario acquisire, alla luce delle risultanze della eseguita verificazione e delle deduzioni e delle controdeduzioni svolte al riguardo dalle parti, una integrazione della suddetta verificazione, affinché vengano chiariti e precisati i seguenti profili:- in relazione alle sezioni n. 7 e n. 14, se sussistono le duplicazioni dei numeri di iscrizione nelle liste elettorali annotati nel registro delle tessere elettorali indicate dai ricorrenti, se i numeri delle tessere elettorali correlate ai numeri di iscrizione nelle liste elettorali duplicati sono diversi e sono riferibili ad elettori che, secondo le risultanze delle medesime liste, hanno votato;
- in relazione alla sezione n. 13, il numero degli elettori risultanti dalla lista elettorale maschile (257+2 ovvero 267+2, secondo l’errore di calcolo segnalato dalle controparti) e confermare, sulla base della lista elettorale femminile, il voto dell’elettrice 406 e la mancata annotazione di tale voto nel registro delle tessere elettorali;
- in relazione alla sezione n. 21 precisare il numero dei votanti risultanti dalle liste elettorali e dal registro delle tessere elettorali nonché il numero dei voti conseguiti complessivamente dalle liste e singolarmente dai candidati sindaco sulla base delle tabelle di scrutinio e delle schede autenticate utilizzate; Ritenuto che le ulteriori attività richieste dovranno essere svolte dal verificatore già nominato (dr. Roberto Amantea della Prefettura di Salerno), in contraddittorio con le parti costituite (alle quali il verificatore dovrà comunicare, con sette giorni di preavviso, giorno, ora e luogo della verificazione stessa), redigendo apposito verbale delle operazioni effettuate, descrivendone l’esito e depositando la relazione conclusiva entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa (o notificazione se anteriore) della presente ordinanza; Ritenuto di fissare per il prosieguo l’udienza pubblica del 7 giugno 2023; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima):
- conferma la riunione dei ricorsi in epigrafe a fini istruttori;
- dispone il supplemento di verificazione di cui in motivazione;
- fissa per il prosieguo l’udienza pubblica del 7 giugno 2023. Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti nonché al verificatore nominato, dr. Roberto Amantea della Prefettura di Salerno. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati: Leonardo Pasanisi, Presidente