AGROPOLI PENALIZZATA DI UN PUNTO PER VERTENZE DI SIANO E DANIANE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa ai provvedimenti di conclusione delle indagini di cui ai procedimenti n. 25 pf 17/18 e n. 26 pf 17/18 (riuniti) adottati nei confronti dei Sig.ri Domenico CERRUTI, Nicola VOLPE e della società U.S. AGROPOLI, aventi ad oggetto la seguente condotta:
DOMENICO CERRUTI, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società U.S. AGROPOLI, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver pagato ai calciatori Sig. Siano Michele e Sig. Jawad Daniane, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con le rispettive decisioni prot. n. 138/Cae/2016-17 del 30.3.2017 e n. 105/Cae/2016-17 del 07.03.2017, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della predetta pronuncia;
NICOLA VOLPE, all’epoca dei fatti Dirigente con delega di firma e legale rappresentante della Società U.S. AGROPOLI, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver pagato ai calciatori Sig. Siano Michele e Sig. Jawad Daniane, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con le rispettive decisioni prot. n. 138/Cae/2016-17 del 30.3.2017 e n. 105/Cae/201617 del 07.03.2017, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della predetta pronuncia;
U.S. AGROPOLI, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni addebitate ai soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Domenico CERRUTI, Nicola VOLPE e Massimo ANNONI, per conto, in qualità di persona delegata alla firma, della società U.S. AGROPOLI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 mesi e 20 giorni di inibizione per il Sig. Domenico CERRUTI, di 4 mesi e 20 giorni di inibizione per il Sig. Nicola VOLPE, di € 1.200,00 di ammenda ed 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel Campionato 2017/2018 per la società U.S. AGROPOLI;