AGROPOLI,LIDO AZZURRO SCALZONE INCASTRA IL COMUNE/LA SUA DICHIARAZIONE
SCALZONE / COMUNE DI AGROPOLI CONCESSIONE ARENILE LIDO AZZURRO
L’Amministrazione del comune di Agropoli, dopo le recenti Sentenze del Consiglio di Stato, (n.8910/2019 e n. 431/2020) mette in atto l’ennesimo provvedimento in danno del Lido Azzurro, revocando e annullando, in data 26/03/2020, il procedimento di selezione del Concessionario per l’arenile demaniale antistante la proprietà Di Nardo, che in passato, è stato sempre parte della originaria concessione del Lido Azzurro.
Il Consiglio di Stato, con una prima Sentenza n.8910/2019, ha ritenuto che il procedimento di selezione del Concessionario avviato dal responsabile del Demanio con Avviso di Pubblicazione n. 277770 del 17/10/2018, è il legittimo Atto di Conformazione dell’Amministrazione comunale alla Sentenza Tar n.993/2018 (1.1 Il provvedimento del Responsabile dell’area lavori pubblici, demanio e porto del Comune di Agropoli 17 ottobre 2018 prot. 27770/2018, di avvio alla procedura per l’assegnazione dell’area contesa in concessione trova ragione nelle relative statuizioni di carattere conformativo, in cui si configurava l’avvio di una selezione pubblica per la concessione dell’area demaniale reclamata dallo Scalzone (..), e pertanto tale procedimento oggi è un Atto definitivamente coperto dal Giudicato del Tar Salerno e del Consiglio di Stato.
Al procedimento di selezione pubblica del concessionario avviato dal funzionario comunale hanno presentato domanda concorrente per ottenere la concessione dell’arenile demaniale, il Sindaco per l’Amministrazione comunale e il Lido Oasi, della famiglia del consigliere comunale Eleodoro Di Nardo.
Il Consiglio di Stato, sempre con la stessa sentenza n. 8910/2019, ha praticamente escluso il Lido Oasi dalla selezione affermando che: (..) il Lido Oasi non è titolare di un interesse della medesima consistenza di quello dello Scalzone, e per questo ad esso speculare ed opposto, quale sarebbe quello ad ottenere per sé il rilascio della concessione demaniale marittima, quanto piuttosto di un interesse di mero fatto a che l’area sia lasciata libera e così possibile oggetto di nuove autorizzazioni all’occupazione temporanea cui egli possa aspirare, come tale non opponibile a quello del ricorrente (Scalzone)(...) sancendo quindi che il Lido Azzurro è titolare di posizione differenziata e qualificata per il rilascio della concessione in oggetto.
Il Consiglio di Stato, con altra sentenza n. 431/2020, ha respinto il ricorso di Scalzone affermando che (p.3.1.1.1) ”la delibera della Giunta municipale 30 ottobre 2018, n. 290 (che da mandato al Sindaco di presentare la domanda per l’assegnazione dell’area) è atto interno (privo di immediati effetti esterni) e che la domanda di partecipazione alla procedura non ha evidentemente natura provvedimentale” (…) ma di fatto ha escluso il Comune dalla suindicata selezione per evidente conflitto di interessi,affermando che (p. 4.2)“in seguito alla presentazione dell’istanza del Sindaco di Agropoli per l’assegnazione al medesimo Comune della concessione demaniale marittima in contesa, si è effettivamente determinata una situazione tipica di conflitto d’interessi (ancorché allo stato non immediatamente rilevabile per la mancanza di un provvedimento di assegnazione dell’area). E alp.4.3. “Spetta evidentemente all’ente evitare l’adozione di un provvedimento viziato dal delineato conflitto d’interessi, fermo restando del resto che l’intento, qualora sia stato legittimamente maturato e manifestato, del Comune di voler gestire un’area demaniale in via diretta e non mediante affidamento a privato, è logicamente incompatibile con l’avvio della procedura selettiva di cui occupa (…) motivo per cui l’ufficio Demanio, dopo l’accertato conflitto d’interessi rilevato dai Giudici, non può rilasciare la concessione al proprio Sindaco.
Va precisato che in passato, l’Amministrazione comunale non ha mai legittimamente maturato e manifestato l’intento di voler gestire direttamente l’area demaniale, al contrario invece, dal 2012 al 2017, ha sempre, illegittimamente, rilasciato sull’area demaniale le concessioni al Lido Oasi ed ha sempre respinto le legittime istanze del Lido Azzurro con varie e pretestuose motivazioni (affermazione dei Giudici), confermando quindi che l’Amministrazione non ha mai pensato né dichiarato di voler gestire direttamente l’area demaniale, per la quale, solo oggi, dopo che le Sentenze di TAR e Consiglio di Stato hanno definitivamente escluso il Comune e il Lido Oasi dalla selezione pubblica del Concessionario dell’area demaniale e dichiarato invece il Lido Azzurro titolare di posizione differenziata e qualificata per il rilascio della concessione, viene evocato dall’Amministrazione il presunto interesse pubblico come spiaggia per disabili.
Pertanto, il provvedimento di avviso pubblico di selezione del Concessionario, atto di conformazione ormai coperto da Giudicato Tar e CdS, per effetto del quale l’area demaniale ormai non è più libera, doveva essere obbligatoriamente portato a termine e, viste le determinazioni dei giudici, definito ovviamente in senso favorevole al titolare del Lido Azzurro, poiché titolare di posizione qualificata e di preferenza, data anche dalle Delibere di Consiglio Comunale n. 41/2011 e n. 20/2012dove è stabilito “(..) di dare preferenza, in caso di più richieste per la stessa area, alle procedure di variazione ai sensi dell’art. 24 del Reg. Cod. Nav. (ampliamento concessioni esistenti)” per il rilascio della Concessione.
Sotto altri aspetti, il giudicato Tar Sa n. 993/2018 ha accertato che il funzionario dell’Area Demanio per anni ha illegittimamente rilasciato le concessioni stagionali al Lido Oasi, affermando che (…)non è chiara la ragione per cui il Comune avrebbe consentito, ad altro privato, (Lido Oasi) all’occupazione temporanea dell’arenile con l’istanza rigettata dall’ente locale (a Scalzone). (…). Su questo aspetto, chiaramente opposto in sede procedimentale dall’interessato, come possibile ipotesi di contraddittorietà nell’esercizio della funzione o come sintomo di disparità di trattamento, il Comune aveva l’obbligo di una motivazione perspicua e dettagliata che consentisse all’istante di comprendere appieno le ragioni della scelta e di fugare ogni dubbio su possibili favoritismi o illegittimità.
Su questo argomento, il Consiglio di Stato, sentenza n. 8910/2019, non solo ha confermato le illegittimità riscontrate dal Tar in merito alla pregressa gestione dell’area demaniale, ma ha anche ulteriormente aggravato le responsabilità dell’Amministrazione che nei motivi di appello, respinto dal CdS, ha pretestuosamente indicato il Lido Oasi come controinteressato per l’area demaniale, nel tentativo di giustificare l’illegittimo operato dell’Amministrazione e del funzionario che per anni quelle concessioni ha illegittimamente rilasciato, p.5.3. (..) E’ da aggiungere che il riferimento al Lido Oasi contenuto nel provvedimento è meramente strumentale a contrastare le argomentazioni esposte dal ricorrente (Scalzone) e a giustificare le ragioni del rigetto dell’istanza(…), e p.7.5. L’appellante (Comune) ribadisce che l’occupazione temporanea era consentita dalla delibera di indirizzo di giunta che prevedeva il rilascio di tale tipo di autorizzazione. Si tratta, invero, di profilo non strettamente rilevante in quanto, come già precedentemente esposto, dalla lettura del provvedimento impugnato emerge come non costituisse ragione del diniego opposto all’istanza dello Scalzone ma giustificarsi della pregressa condotta dell’amministrazione comunale che aveva, di fatto, assentito l’utilizzo dell’area da parte del Lido Oasi (..).
In queste condizioni il Sig. Scalzone, dopo le sentenze del Consiglio di Stato, entrambe favorevoli agli interessi fatti valere da Scalzone, ha, proposto all’Amministrazione una ragionevolissima soluzione transattiva, contemperando tutti gli interessi coinvolti nel procedimento, e soprattutto dichiarando la sua disponibilità ad organizzare, a titolo gratuito per l’Amministrazione, uno spazio per disabili sull’area demaniale, cioè proprio quello che il Comune aveva asserito di voler fare con la domanda di concessione del Sindaco.
Questa disponibilità è stata ignorata dall’Amministrazione che, già in grave conflitto di interessi, agendo come se il CdS avesse accolto l’appello del Comune e che invece lo ha di fatto escluso dalla selezione per grave conflitto di interessi, attraverso il funzionario, a sua volta in conflitto d’interessi, ha revocato l’avviso di selezione del concessionario, atto di conformazione coperto da giudicato, e si riappropria dell’area demaniale, creando ulteriori e gravi conflitti di interesse.
Per cui, tutto bene quando per sei anni la concessione stagionale è stata illegittimamente rilasciata al concorrente Lido Oasi del Consigliere comunale Eleodoro Di Nardo, quando invece il Sig. Scalzone è stato individuato dalle sentenze definitive di Tar e CdS come titolare di posizione differenziata e qualificata per il rilascio della concessione, il funzionario controllore, da anni distratto rispetto alla corretta gestione del bene pubblico, ha, in conflitto d’interessi, revocato l’avviso coperto da giudicato in nome di un solo asserito interesse pubblico, confermando ancora una volta che l’Amministrazione comunale, da anni, con ordite e ardite soluzioni, sempre ritenute illegittime nel merito da vari Giudizi Amministrativi, ha sempre avvantaggiato il Lido Oasi del consigliere comunale Di Nardo, in danno del Lido Azzurro
Motivo per cui il sig. Scalzone ha dato mandato all’avvocato Elio Cuoco di presentare ricorso per ottemperanza della Sentenza Tar Salerno 993/2018 nonché del rispetto delle Sentenze del Consiglio di Stato n.8910/2019 e n. 431/2020, con richiesta di risarcimento degli ingenti danni subiti e al contempo presenterà un esposto alle competenti Autorità Giudiziarie per verificare se per l’illegittima attività posta in essere dall’Amministrazione comunale, riscontrata ed evidenziata dai giudicati Tar e Consiglio di Stato, possano ravvisarsi eventuali reati e/o danni erariali per la collettività agropolese.
.