15 Settembre 2024

MAGLIANO VETERE,D’ALESSANDRO SI CANDIDA PER LA QUARTA VOLTA E SCOPPIA IL CASO,PROTESTE IN PAESE

Un piccolo paese del Cilento e già un caso nazionale approda anche alla camera.Carmine D’Alessandro non è più sindaco di Magliano Vetere, a dichiararlo è una sentenza esecutiva della corte d’appello di Salerno datata 23 marzo che respinge il ricorso presentato nei mesi scorsi.Dal processo è emerso che il Primo cittadino, essendo il presidente di un’associazione dipendente dal comune, sarebbe ineleggibile.Stessa sorte è toccata a tre esponenti della maggioranza: Tonino Maucione, Roberto Russo, Adriano Piano, tutti e tre membri del consiglio d’amministrazione della fondazione denominata “Veteres”.L’associazione ‘Veteres’ è stata fondata nel 2013. La nascita della fondazione per la gestione del patrimonio e l’esercizio dei servizi per la casa di riposo per anziani, aveva unico socio, promotore e fondatore, il comune di Magliano stesso. Nel corso del tempo, alla fondazione sono state destinate diverse somme per far pronte alle esigenze e ai servizi per cui è stata costituita. Si parla di 100mila euro per la costruzione i lavori di completamento per la casa di riposo per anziani e circa 40mila euro per la pulizia delle strade e delle piazze del comune. Il 25 maggio del 2014 alle elezioni risultano vincitori proprio D’Alessandro e la sua giunta, ma a questo punto sono i cittadini e i consiglieri di minoranza a farsi sentire presentando istanza alla corte d’appello di Salerno che oggi ha emesso il suo verdetto.

 

IL RICORSO FATTO DALLA MINORANZA APPENA USCITE LE LISTE

  • il candidato a sindaco del Comune di Magliano Vetere, Carmine D’Alessandro, è stato eletto per la terza volta nella tornata elettorale del 25.05.2014;
  • all’insediamento del terzo mandato, la minoranza consiliare eccepiva che lo stesso e tre consiglieri all’atto della presentazione delle liste si trovavano in una posizione di ineleggibilità perché presidente e componenti del consiglio di amm.ne della Fondazione “Veteres” ma, nonostante ciò, il consiglio comunale ritenne di convalidare le elezioni;
  • vennepresentato ricorso elettorale e il Tribunale di Vallo della Lucania con ordinanza del 16.02.2015, in accoglimento totale, dichiarava la DECADENZA sia del sindaco che di tre consiglieri;
  • la predetta ordinanza venne appellata e la Corte d’Appello di Salerno con sentenza n. 174/2016 pubblicata il 23.03.2016CONFERMAVA L’ORDINANZA IMPUGNATA;
  • passata in giudicato la sentenza, le funzioni di sindaco venivano affidate, fino allo svolgimento di nuove elezioni, al vice-sindaco Franca Tarallo che, eludendo la sentenza, nominava assessore con un nutrito numero di deleghe il sindaco decaduto, Carmine D’Alessandro;
  • la legge Delrio al comma 138 recita testualmente: “Ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 51 del testo unico; ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati”;
  • il testo unico ai suddetti commi di riferimento “disapplicati” sancisce:
  1. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.
  2. E’ consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

INVITANO E DIFFIDANO

I destinatari della presente, ciascuno per le proprie competenze:

  • – di valutare l’ammissibilità della lista capeggiata da D’Alessandro Carmine stante, ai sensi delle disposizioni vigenti, la sua ineleggibilità per il quarto mandato consecutivo;
  • – di verificare la presunta inosservanza della legge da parte dello stesso per le successive valutazioni e determinazioni conseguenti all’eventuale quarta elezione consecutiva cui non avrebbe diritto;
  • – di determinare e quantificare l’eventuale danno erariale a carico del predetto e dei consiglieri che andrebbero a convalidare l’elezione.

Addì______________________

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